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Nuovi finanziamenti per i giovani che subentrano in agricoltura

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2016 del Ministero delle Finanze recante ‘Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale’ che definisce le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni destinate alle micro e pmi.

Viene stabilito che le agevolazioni, già previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 si applicano: a) alle microimprese e piccole e medie imprese  in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; 3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritto  nella gestione previdenziale agricola , ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; 4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda; 5) avere sede operativa nel territorio nazionale. Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione e comunicazione di Abruzzo Sviluppo. I dettagli della nota, della quale si riporta l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della società in house della Regione Abruzzo, attraverso il quale è stata rilanciata la notizia. Nello specifico le agevolazioni prevedono la concessione di mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del  periodo di preammortamento, e di importo  non  superiore  al  75  per  cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel  settore  della  produzione agricola  primaria  il  mutuo  agevolato  può durare fino a 15 anni. I progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti  superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa . Ora si attende che l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA) trasmetta al MPAF e MEF lo schema di istruzioni applicative di definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande, con individuazione delle procedure di concessione e di liquidazione delle misure agevolative. In assenza di osservazioni, ISMEA adottera’ le istruzioni applicative e le pubblicherà sul proprio sito istituzionale. agricoltura, autoimprenditorialità, D.Lgs 185/2000, Ismea, ricambio generazionale

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